Sentenza 48/1959 (ECLI:IT:COST:1959:48)
Massima numero 865
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
09/07/1959; Decisione del
09/07/1959
Deposito del 15/07/1959; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 48/59. TRIBUNALI MILITARI - ART. 103, ULTIMO COMMA DELLA COSTITUZIONE - INTERPRETAZIONE - ART. 6 D.L.L. 21 MARZO 1946, N. 144: DEVOLUZIONE AI TRIBUNALI MILITARI DI PACE, CESSATO LO STATO DI GUERRA, DI PROCESSI PENDENTI PRESSO I TRIBUNALI MILITARI DI GUERRA - TRANSITORIETA' DELLA NORMA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 48/59. TRIBUNALI MILITARI - ART. 103, ULTIMO COMMA DELLA COSTITUZIONE - INTERPRETAZIONE - ART. 6 D.L.L. 21 MARZO 1946, N. 144: DEVOLUZIONE AI TRIBUNALI MILITARI DI PACE, CESSATO LO STATO DI GUERRA, DI PROCESSI PENDENTI PRESSO I TRIBUNALI MILITARI DI GUERRA - TRANSITORIETA' DELLA NORMA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 103, ultimo comma, della Costituzione contiene due distinte previsioni: l'una riguarda la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di guerra, la cui determinazione e' riservata alla legge; l'altra riguarda la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace che viene circoscritta ai reati militari, commessi da militari appartenenti alle forze armate dello Stato. L'art. 6 del D.L.L. 21 marzo 1946, n. 144, che attribuisce ai tribunali militari di pace la competenza a conoscere dei reati preveduti dal Codice penale militare di guerra, commessi durante lo stato di guerra, nonche' dei reati contro le leggi e gli usi della guerra commessi dagli appartenenti alle forze armate nemiche, svolge per suo conto, senza incidenza su alcun principio costituzionale, la sua efficacia in rapporto ad una necessita' del tutto transeunte, manifestatasi nel passaggio dell'una all'altra legge militare. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 6 del D.L.L. 21 marzo 1946, n. 144, sollevata in riferimento all'art. 103 della Costituzione.
L'art. 103, ultimo comma, della Costituzione contiene due distinte previsioni: l'una riguarda la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di guerra, la cui determinazione e' riservata alla legge; l'altra riguarda la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace che viene circoscritta ai reati militari, commessi da militari appartenenti alle forze armate dello Stato. L'art. 6 del D.L.L. 21 marzo 1946, n. 144, che attribuisce ai tribunali militari di pace la competenza a conoscere dei reati preveduti dal Codice penale militare di guerra, commessi durante lo stato di guerra, nonche' dei reati contro le leggi e gli usi della guerra commessi dagli appartenenti alle forze armate nemiche, svolge per suo conto, senza incidenza su alcun principio costituzionale, la sua efficacia in rapporto ad una necessita' del tutto transeunte, manifestatasi nel passaggio dell'una all'altra legge militare. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 6 del D.L.L. 21 marzo 1946, n. 144, sollevata in riferimento all'art. 103 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 103
Altri parametri e norme interposte