Ambiente - Norme della Regione Campania - Disposizioni transitorie sulla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - dell'art. 1, comma 1, lett. d), della legge reg. Campania n. 29 del 2018, che sostituisce l'art. 12, comma 4, della legge reg. Campania n. 14 del 2016, dettando condizioni transitorie per la localizzazione nella Regione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti. La norma regionale impugnata non contrasta con gli artt. 196 e 197 del cod. ambiente, poiché il vincolo posto dalle disposizioni regionali vigenti appare più lieve dell'originaria formulazione della disposizione oggetto di censura, che consentiva la diretta individuazione di aree non idonee. Inoltre, le disposizioni impugnate hanno natura transitoria e non fissano, di per sé, un criterio generale di localizzazione, compito che spetterà invece ai successivi atti regionali e in particolare al piano regionale di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani (PRGRU).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina dei rifiuti va ricondotta alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, materia naturalmente trasversale, idonea perciò a incidere sulle competenze regionali. Tale pervasività della legislazione statale, integrando quei livelli di tutela uniforme inderogabili dalle Regioni, caratterizza anche le disposizioni di natura organizzativa, con le quali lo Stato alloca le funzioni amministrative tra i livelli di governo, con particolare riferimento alla disciplina dettata dal cod. ambiente. (Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2019, n. 142 del 2019, n. 129 del 2019, n. 28 del 2019, n. 215 del 2018, n. 151 del 2018, n. 150 del 2018, n. 58 del 2015, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 314 del 2009, n. 380 del 2007 e n. 259 del 2004).