Sentenza 50/1959 (ECLI:IT:COST:1959:50)
Massima numero 868
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  28/07/1959;  Decisione del  28/07/1959
Deposito del 28/07/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  867  869  870  871  872  873  874


Titolo
SENT. 50/59 B. PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' IN VIA PRINCIPALE - PRECLUSIONE DEL RICORSO PER ACQUISCENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.

Testo
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale non possono aver rilievo istituti come quello dell'inammissibilita' del ricorso per acquiescenza o per il carattere conformativo del provvedimento impugnato, quali sono stati elaborati nella giurisprudenza amministrativa. E' percio' irrilevante, ai fini dell'ammissibilita' del ricorso, il fatto che la legge regionale, impugnata dallo Stato per incompetenza della Regione, concerne la stessa materia di altre leggi regionali non impugnate. Cfr.: 44/1957 A; 77/1958 A

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 127

Altri parametri e norme interposte