Sentenza 50/1959 (ECLI:IT:COST:1959:50)
Massima numero 868
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
28/07/1959; Decisione del
28/07/1959
Deposito del 28/07/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 50/59 B. PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' IN VIA PRINCIPALE - PRECLUSIONE DEL RICORSO PER ACQUISCENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
SENT. 50/59 B. PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' IN VIA PRINCIPALE - PRECLUSIONE DEL RICORSO PER ACQUISCENZA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.
Testo
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale non possono aver rilievo istituti come quello dell'inammissibilita' del ricorso per acquiescenza o per il carattere conformativo del provvedimento impugnato, quali sono stati elaborati nella giurisprudenza amministrativa. E' percio' irrilevante, ai fini dell'ammissibilita' del ricorso, il fatto che la legge regionale, impugnata dallo Stato per incompetenza della Regione, concerne la stessa materia di altre leggi regionali non impugnate. Cfr.: 44/1957 A; 77/1958 A
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale non possono aver rilievo istituti come quello dell'inammissibilita' del ricorso per acquiescenza o per il carattere conformativo del provvedimento impugnato, quali sono stati elaborati nella giurisprudenza amministrativa. E' percio' irrilevante, ai fini dell'ammissibilita' del ricorso, il fatto che la legge regionale, impugnata dallo Stato per incompetenza della Regione, concerne la stessa materia di altre leggi regionali non impugnate. Cfr.: 44/1957 A; 77/1958 A
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
Altri parametri e norme interposte