Sentenza 50/1959 (ECLI:IT:COST:1959:50)
Massima numero 870
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
28/07/1959; Decisione del
28/07/1959
Deposito del 28/07/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 50/59 D. LEGGI - FORMAZIONE - DELEGAZIONE LEGISLATIVA E DECRETAZIONE DI URGENZA - DIVERSITA' DEI DUE ISTITUTI.
SENT. 50/59 D. LEGGI - FORMAZIONE - DELEGAZIONE LEGISLATIVA E DECRETAZIONE DI URGENZA - DIVERSITA' DEI DUE ISTITUTI.
Testo
L'istituto della delegazione legislativa e quello della decretazione di urgenza si fondano su presupposti del tutto diversi. Il primo deriva da una unita' di intenti fra l'organo titolare del potere legislativo e il governo, a cui le assemblee stesse conferiscono la potesta' di legiferare su materie, che difficilmente si presterebbero ad essere regolate, attraverso lunghi e complicati dibattiti, da collegi molto numerosi. Il decreto legge e' invece un atto del quale il Governo si assume la resposabilita' e che deve trovare immediata applicazione, cosi' che l'accertamento della sussistenza delle condizioni di urgente necessita' puo' aver luogo soltanto in un momento successivo e quando le norme hanno gia' prodotto effetti giuridici rilevanti e non sempre riparabili in caso di mancata conversione. Dalla facolta' di emettere leggi di delegazione non puo' essere desunta, percio', per analogia, la facolta' di decretare di urgenza.
L'istituto della delegazione legislativa e quello della decretazione di urgenza si fondano su presupposti del tutto diversi. Il primo deriva da una unita' di intenti fra l'organo titolare del potere legislativo e il governo, a cui le assemblee stesse conferiscono la potesta' di legiferare su materie, che difficilmente si presterebbero ad essere regolate, attraverso lunghi e complicati dibattiti, da collegi molto numerosi. Il decreto legge e' invece un atto del quale il Governo si assume la resposabilita' e che deve trovare immediata applicazione, cosi' che l'accertamento della sussistenza delle condizioni di urgente necessita' puo' aver luogo soltanto in un momento successivo e quando le norme hanno gia' prodotto effetti giuridici rilevanti e non sempre riparabili in caso di mancata conversione. Dalla facolta' di emettere leggi di delegazione non puo' essere desunta, percio', per analogia, la facolta' di decretare di urgenza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte