Sentenza 50/1959 (ECLI:IT:COST:1959:50)
Massima numero 870
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  28/07/1959;  Decisione del  28/07/1959
Deposito del 28/07/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  867  868  869  871  872  873  874


Titolo
SENT. 50/59 D. LEGGI - FORMAZIONE - DELEGAZIONE LEGISLATIVA E DECRETAZIONE DI URGENZA - DIVERSITA' DEI DUE ISTITUTI.

Testo
L'istituto della delegazione legislativa e quello della decretazione di urgenza si fondano su presupposti del tutto diversi. Il primo deriva da una unita' di intenti fra l'organo titolare del potere legislativo e il governo, a cui le assemblee stesse conferiscono la potesta' di legiferare su materie, che difficilmente si presterebbero ad essere regolate, attraverso lunghi e complicati dibattiti, da collegi molto numerosi. Il decreto legge e' invece un atto del quale il Governo si assume la resposabilita' e che deve trovare immediata applicazione, cosi' che l'accertamento della sussistenza delle condizioni di urgente necessita' puo' aver luogo soltanto in un momento successivo e quando le norme hanno gia' prodotto effetti giuridici rilevanti e non sempre riparabili in caso di mancata conversione. Dalla facolta' di emettere leggi di delegazione non puo' essere desunta, percio', per analogia, la facolta' di decretare di urgenza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte