Sentenza 50/1959 (ECLI:IT:COST:1959:50)
Massima numero 871
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
28/07/1959; Decisione del
28/07/1959
Deposito del 28/07/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 50/59 E. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE - COMMISSIONE PREVISTA DALL'ART. 126 DELLA COSTITUZIONE - NATURA - POTERI.
SENT. 50/59 E. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE - COMMISSIONE PREVISTA DALL'ART. 126 DELLA COSTITUZIONE - NATURA - POTERI.
Testo
La Commissione prevista dall'art. 126 della Costituzione, in caso di scioglimento del Consiglio regionale, per il compito degli atti di ordinaria amministrazione di competenza della Giunta regionale, e' un organo straordinario nominato dal Presidente della Repubblica, ben distinto dall'organo titolare del potere esecutivo della Regione. Il potere attribuito a tale Commissione non e' il potere di decretazione di urgenza, attribuito dall'art. 77 della Costituzione esclusivamente al Governo dello Stato.
La Commissione prevista dall'art. 126 della Costituzione, in caso di scioglimento del Consiglio regionale, per il compito degli atti di ordinaria amministrazione di competenza della Giunta regionale, e' un organo straordinario nominato dal Presidente della Repubblica, ben distinto dall'organo titolare del potere esecutivo della Regione. Il potere attribuito a tale Commissione non e' il potere di decretazione di urgenza, attribuito dall'art. 77 della Costituzione esclusivamente al Governo dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 126
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte