Sentenza 50/1959 (ECLI:IT:COST:1959:50)
Massima numero 871
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  28/07/1959;  Decisione del  28/07/1959
Deposito del 28/07/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  867  868  869  870  872  873  874


Titolo
SENT. 50/59 E. REGIONI A STATUTO ORDINARIO - SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE - COMMISSIONE PREVISTA DALL'ART. 126 DELLA COSTITUZIONE - NATURA - POTERI.

Testo
La Commissione prevista dall'art. 126 della Costituzione, in caso di scioglimento del Consiglio regionale, per il compito degli atti di ordinaria amministrazione di competenza della Giunta regionale, e' un organo straordinario nominato dal Presidente della Repubblica, ben distinto dall'organo titolare del potere esecutivo della Regione. Il potere attribuito a tale Commissione non e' il potere di decretazione di urgenza, attribuito dall'art. 77 della Costituzione esclusivamente al Governo dello Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 126

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte