Sentenza 56/1959 (ECLI:IT:COST:1959:56)
Massima numero 887
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PERASSI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
18/11/1959; Decisione del
18/11/1959
Deposito del 21/11/1959; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
886
Titolo
SENT. 56/59 B. CREDITO E ISTITUTI DI CREDITO - DELIBERAZIONE 15 DICEMBRE 1938 DEL COMITATO DEI MINISTRI DELLE FINANZE, DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E DELLE CORPORAZIONI, SULL'OBBLIGO DELLE BANCHE CORRISPONDENTI DI PRESTARE CAUZIONE QUANDO SIA LORO AFFIDATA L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI D'ALTRA BANCA - NATURA DI REGOLAMENTO. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - DENUNCIA DI ATTO NON AVENTE FORZA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 56/59 B. CREDITO E ISTITUTI DI CREDITO - DELIBERAZIONE 15 DICEMBRE 1938 DEL COMITATO DEI MINISTRI DELLE FINANZE, DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E DELLE CORPORAZIONI, SULL'OBBLIGO DELLE BANCHE CORRISPONDENTI DI PRESTARE CAUZIONE QUANDO SIA LORO AFFIDATA L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI D'ALTRA BANCA - NATURA DI REGOLAMENTO. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - DENUNCIA DI ATTO NON AVENTE FORZA DI LEGGE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
La legge 7 marzo 1938, n. 141, istitutiva del Comitato dei Ministri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, al quale furono attribuiti poteri vari nel campo del risparmio e del credito, non contiene alcuna deroga esplicita alla disposizione dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, che conferiva soltanto al "Governo" la potesta' di emanare decreti legislativi. La deliberazione 15 dicembre 1938, (concernente l'obbligo delle banche corrispondenti di prestare cauzione ove sia loro affidata l'emissione di assegni circolari d'altra banca) fu emessa dal suddetto Comitato dei Ministri nell'esercizio del potere regolamentare implicitamente affidatogli dall'art. 14 della citata legge n. 141 del 1938, per dare esecuzione all'art. 85 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (che gia' prevedeva l'emissione di assegni circolari da parte di banche corrispondenti). disciplinandone, con una norma integrativa, l'attuazione pratica. Tale deliberazione, non essendo un atto avente forza di legge (com'e' anche dimostrato dal fatto che non fu promulgata con decreto reale ne' fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale) non puo' formare oggetto di sindacato di legittimita' da parte della Corte costituzionale.
La legge 7 marzo 1938, n. 141, istitutiva del Comitato dei Ministri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, al quale furono attribuiti poteri vari nel campo del risparmio e del credito, non contiene alcuna deroga esplicita alla disposizione dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, che conferiva soltanto al "Governo" la potesta' di emanare decreti legislativi. La deliberazione 15 dicembre 1938, (concernente l'obbligo delle banche corrispondenti di prestare cauzione ove sia loro affidata l'emissione di assegni circolari d'altra banca) fu emessa dal suddetto Comitato dei Ministri nell'esercizio del potere regolamentare implicitamente affidatogli dall'art. 14 della citata legge n. 141 del 1938, per dare esecuzione all'art. 85 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (che gia' prevedeva l'emissione di assegni circolari da parte di banche corrispondenti). disciplinandone, con una norma integrativa, l'attuazione pratica. Tale deliberazione, non essendo un atto avente forza di legge (com'e' anche dimostrato dal fatto che non fu promulgata con decreto reale ne' fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale) non puo' formare oggetto di sindacato di legittimita' da parte della Corte costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23