Ambiente - Norme della Regione Campania - Piano annuale dei controlli per gli insediamenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Approvazione e revisione da parte della Giunta regionale - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. - dell'art. 1, comma 1, lett. f), della legge reg. Campania n. 29 del 2018, nella parte in cui introduce l'art. 12-bis, comma 5, nella legge reg. Campania n. 14 del 2016, prevedendo l'adozione da parte della Regione di un apposito programma di controlli per gli impianti di gestione rifiuti autorizzati in via ordinaria ovvero semplificata, approvato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno, con i tempi e i criteri già previsti per gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). La previsione impugnata è riconducibile alle funzioni attribuite dall'art. 196, comma 1, cod. ambiente alle Regioni, a cui spetta la competenza relativa alla regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nonché quella di promozione della gestione integrata dei rifiuti. Le funzioni provinciali non sono escluse dalle disposizioni impugnate, restando attribuita alle Province la potestà sull'esecuzione dei controlli sul proprio territorio, con la possibilità di disciplinare anche le modalità attraverso cui essi devono essere organizzati.
L'espressione contenuta nell'art. l, comma 85, lett. a), della legge n. 56 del 2014 - che individua quale funzione fondamentale delle Province la pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, "per gli aspetti di competenza" - pur essendo generica, deve necessariamente richiamarsi alla disciplina delle competenze che il cod. ambiente attribuisce alle varie amministrazioni, quale quella prevista dell'art. 197, comma l, cod. ambiente. (Precedente citato: sentenza n. 129 del 2019).