Sentenza 58/1959 (ECLI:IT:COST:1959:58)
Massima numero 892
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente PERASSI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  26/11/1959;  Decisione del  26/11/1959
Deposito del 01/12/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  893  894  895  896  897


Titolo
SENT. 58/59 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIA - ANNULLAMENTO DI ATTI REGIONALI DA PARTE DELLO STATO IN BASE ALL'ART. 6 DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE - RICORSO DELLA REGIONE - AMMISSIBILITA'.

Testo
Sussistono gli estremi del conflitto di attribuzione, a norma dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in relazione all'art. 134 della Costituzione, allorche' la Regione, con ricorso alla Corte costituzionale, rivendichi, di fronte allo Stato, la propria autonomia costituzionalmente garantita. E' ammissibile pertanto il ricorso, da parte della Regione siciliana, non solo nel caso in cui con esso si prospetti la questione circa la spettanza agli organi regionali del potere di annullamento d'ufficio degli atti amministrativi illegittimi, previsto dall'art. 6 del T.U. della legge comunale e provinciale del 1934, ma altresi' nel caso in cui si assuma che il Governo dello Stato, esercitando il potere anzidetto riguardo ad atti della Regione, abbia interferito nella sfera di competenza propria di questa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 39