Sentenza 58/1959 (ECLI:IT:COST:1959:58)
Massima numero 893
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente PERASSI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
26/11/1959; Decisione del
26/11/1959
Deposito del 01/12/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 58/59 B. ATTI AMMINISTRATIVI - ANNULLAMENTO EX ART. 6 T.U. LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA.
SENT. 58/59 B. ATTI AMMINISTRATIVI - ANNULLAMENTO EX ART. 6 T.U. LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA.
Testo
Il potere di annullare in ogni tempo gli atti amministrativi illegittimi, previsto dall'art. 6 del T.U. della legge comunale e provinciale (approvato con decreto 3 marzo 1934, n. 383), essendo preordinato alla tutela dell'interesse generale, della legalita' ed unitarieta' di direzione dell'ordinamento amministrativo dello Stato, e' attribuito agli organi supremi del potere esecutivo. Esso non puo' ritenersi attribuito alla Regione siciliana. Cfr.: S. nn. 24/1957 F; 23/1959 A.
Il potere di annullare in ogni tempo gli atti amministrativi illegittimi, previsto dall'art. 6 del T.U. della legge comunale e provinciale (approvato con decreto 3 marzo 1934, n. 383), essendo preordinato alla tutela dell'interesse generale, della legalita' ed unitarieta' di direzione dell'ordinamento amministrativo dello Stato, e' attribuito agli organi supremi del potere esecutivo. Esso non puo' ritenersi attribuito alla Regione siciliana. Cfr.: S. nn. 24/1957 F; 23/1959 A.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte