Sentenza 58/1959 (ECLI:IT:COST:1959:58)
Massima numero 895
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente PERASSI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
26/11/1959; Decisione del
26/11/1959
Deposito del 01/12/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 58/59 D. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIA - D.P.R. 25 GIUGNO 1959, N. 1098: ANNULLAMENTO DI ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI PER INVASIONE DELLA COMPETENZA DELLO STATO - COMPITO RISERVATO ALLA CORTE COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO PRESIDENZIALE.
SENT. 58/59 D. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE FRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIA - D.P.R. 25 GIUGNO 1959, N. 1098: ANNULLAMENTO DI ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI PER INVASIONE DELLA COMPETENZA DELLO STATO - COMPITO RISERVATO ALLA CORTE COSTITUZIONALE - ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO PRESIDENZIALE.
Testo
E' demandato alla Corte costituzionale, in sede di conflitto di attribuzione, il regolamento dei rapporti fra lo Stato e la Regione sicilia al fine della delimitazione delle rispettive competenze. E' pertanto illegittimo il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 1098, con il quale sono stati annullati, per incompetenza degli organi regionali in materia penale, provvedimenti del Presidente e dell'assessore per il turismo della Regione Sicilia, concernenti l'istituzione di una casa da giuoco in Taormina.
E' demandato alla Corte costituzionale, in sede di conflitto di attribuzione, il regolamento dei rapporti fra lo Stato e la Regione sicilia al fine della delimitazione delle rispettive competenze. E' pertanto illegittimo il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1959, n. 1098, con il quale sono stati annullati, per incompetenza degli organi regionali in materia penale, provvedimenti del Presidente e dell'assessore per il turismo della Regione Sicilia, concernenti l'istituzione di una casa da giuoco in Taormina.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39