Sentenza 58/1959 (ECLI:IT:COST:1959:58)
Massima numero 896
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente PERASSI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
26/11/1959; Decisione del
26/11/1959
Deposito del 01/12/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 58/59 E. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - PRINCIPI RELATIVI ALL'ACQUIESCENZA E AL CARATTERE CONFERMATIVO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - INAPPLICABILITA'.
SENT. 58/59 E. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - PRINCIPI RELATIVI ALL'ACQUIESCENZA E AL CARATTERE CONFERMATIVO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - INAPPLICABILITA'.
Testo
Nei giudizi sui conflitti di attribuzione fra Stato e Regione e tra Regioni, non hanno rilievo istituti, come quello dell'inammissibilita' del ricorso per acquiescenza, quali sono stati specialmente elaborati nella giurisprudenza amministrativa. Poiche' oggetto dei giudizi sui conflitti di attribuzione e' la legittimita' di atti amministrativi in quanto, per se stessi considerati, costituiscono manifestazioni concrete ed autonome del potere che lo Stato e la Regione rispettivamente assumono di loro spettanza, in base alla Costituzione o agli Statuti speciali, e' ammissibile il ricorso in riferimento a ciascun atto e non ha rilievo il fatto che non sia stato impugnato un precedente provvedimento di contenuto sostanzialmente identico. Cfr.: Sent. nn. 44/1957 C; 82/1958 D, 32/1958.
Nei giudizi sui conflitti di attribuzione fra Stato e Regione e tra Regioni, non hanno rilievo istituti, come quello dell'inammissibilita' del ricorso per acquiescenza, quali sono stati specialmente elaborati nella giurisprudenza amministrativa. Poiche' oggetto dei giudizi sui conflitti di attribuzione e' la legittimita' di atti amministrativi in quanto, per se stessi considerati, costituiscono manifestazioni concrete ed autonome del potere che lo Stato e la Regione rispettivamente assumono di loro spettanza, in base alla Costituzione o agli Statuti speciali, e' ammissibile il ricorso in riferimento a ciascun atto e non ha rilievo il fatto che non sia stato impugnato un precedente provvedimento di contenuto sostanzialmente identico. Cfr.: Sent. nn. 44/1957 C; 82/1958 D, 32/1958.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39