Sentenza 58/1959 (ECLI:IT:COST:1959:58)
Massima numero 896
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente PERASSI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  26/11/1959;  Decisione del  26/11/1959
Deposito del 01/12/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  892  893  894  895  897


Titolo
SENT. 58/59 E. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - GIUDIZI INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - PRINCIPI RELATIVI ALL'ACQUIESCENZA E AL CARATTERE CONFERMATIVO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - INAPPLICABILITA'.

Testo
Nei giudizi sui conflitti di attribuzione fra Stato e Regione e tra Regioni, non hanno rilievo istituti, come quello dell'inammissibilita' del ricorso per acquiescenza, quali sono stati specialmente elaborati nella giurisprudenza amministrativa. Poiche' oggetto dei giudizi sui conflitti di attribuzione e' la legittimita' di atti amministrativi in quanto, per se stessi considerati, costituiscono manifestazioni concrete ed autonome del potere che lo Stato e la Regione rispettivamente assumono di loro spettanza, in base alla Costituzione o agli Statuti speciali, e' ammissibile il ricorso in riferimento a ciascun atto e non ha rilievo il fatto che non sia stato impugnato un precedente provvedimento di contenuto sostanzialmente identico. Cfr.: Sent. nn. 44/1957 C; 82/1958 D, 32/1958.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 39