Impiego pubblico - Norme della Regione Campania - Stabilizzazione del personale dei consorzi di bacino e delle loro società partecipate utilizzato dai soggetti attuatori - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e accesso ai pubblici impieghi mediante concorso - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 97 Cost. - dell'art. 1, comma 1, lett. u), della legge reg. Campania n. 29 del 2018, che aggiunge il comma 5-bis all'art. 49 della legge reg. Campania n. 14 del 2016, ove si prevedono risorse finanziare aggiuntive per i soggetti che provvedano alla stabilizzazione del personale dei consorzi di bacino della Regione Campania, al termine dell'utilizzazione temporanea dello stesso personale. La norma regionale impugnata si riferisce al solo personale dei consorzi di bacino in liquidazione, già inserito nell'ambito del pubblico impiego, per cui soltanto riguardo a questi ultimi sono previste risorse aggiuntive nel caso d'impegno alla stabilizzazione, da intendersi in realtà come un riassorbimento nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni, quali sono i soggetti attuatori.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, i consorzi di bacino sono enti pubblici non economici, riconducibili, pertanto, alle amministrazioni pubbliche, anche per quanto concerne la regolamentazione del rapporto di lavoro. (Precedente citato: sentenza n. 226 del 2012).