Sentenza 59/1959 (ECLI:IT:COST:1959:59)
Massima numero 898
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  27/11/1959;  Decisione del  27/11/1959
Deposito del 01/12/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 59/59. PROCEDIMENTO PENALE - ART. 133, PRIMO COMMA, SECONDA PROPOSIZIONE CODICE PROCEDURA PENALE - CONTRASTO COL PRINCIPIO DELLA INVIOLABILITA' DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La disposizione contenuta nell'art. 133 del Codice di procedura penale, in virtu' della quale l'incompatibilita' della difesa comune per piu' imputati dev'essere rilevata da chi vi ha interesse appena ne viene a conoscenza e in ogni caso in tempo utile per poter nominare altro difensore senza sospendere il procedimento - altrimenti non puo' essere piu' opposta ne' in via di eccezione ne' come mezzo di impugnazione - e' in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, che sancisce l'inviolabilita' del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento. In conformita' del precetto costituzionale, la incompatibilita' deve poter essere rilevata anche di ufficio in qualunque momento, perche' ogni valutazione al riguardo spetta al giudice e non puo' essere rimessa soltanto alla parte che vi ha interesse. - S. n. 46/1957.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte