Ordinanza 61/1959 (ECLI:IT:COST:1959:61)
Massima numero 902
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  10/12/1959;  Decisione del  10/12/1959
Deposito del 12/12/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 61/59. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OPPORTUNITA' DI ACQUISIRE ELEMENTI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DI UNA NORMA DI LEGGE DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RICHIESTA DI ATTI ALLA STESSA AMMINISTRAZIONE.

Testo
La Corte costituzionale, quando crede opportuno acquisire elementi relativi all'applicazione di una norma di legge da parte della pubblica amministrazione, puo' richiedere i relativi atti ai componenti organi della stessa. (Fattispecie: Giudizio di legittimita' costituzionale della disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 21 della legge 9 agosto 1954, n. 748, secondo la quale "alla copertura delle segreterie vacanti dei comuni di classe IV della provincia di Bolzano si prevede a norma del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569". Con precedente ordinanza, n. 75 del 26 novembre 1958, volendo acquisire elementi relativi all'applicazione data dagli organi amministrativi alla disposizione del citato decreto legislativo, concernente l'ammissione degli oriundi della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento al corso per il reclutamento dei segretari comunali, la Corte aveva disposto il deposito degli atti relativi all'espletamento del detto corso e alle conseguenti nomine. Essendo stati depositati dalla Presidenza del Consiglio soltanto il bando di concorso, i verbali della Commissione di esame, la graduatoria di merito e il decreto di nomina dei concorrenti, la Corte ha disposto che siano depositati anche atti concernenti l'ammissione dei candidati al corso predetto). Cfr.: Ord. n. 75/1958.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte