Ordinanza 62/1959 (ECLI:IT:COST:1959:62)
Massima numero 903
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del
10/12/1959; Decisione del
10/12/1959
Deposito del 12/12/1959; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 62/59. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGE SOPRAVVENUTA - NECESSITA' DI NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 62/59. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGE SOPRAVVENUTA - NECESSITA' DI NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Se il giudizio principale di merito puo' essere definito in base a una legge sopravvenuta dopo l'ordinanza di rinvio alla Corte, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, perche' proceda a nuovo esame della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. (Fattispecie: Con ordinanza 15 dicembre 1958 della Corte di assise di primo grado di Milano, era stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 5, secondo comma, del D.L.L.G.T. 27 luglio 1944, n. 159. Essendo stato emanato, prima dell'udienza di discussione, il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460, col quale viene concessa amnistia per i reati politici, la Corte costituzionale ha disposto che gli atti siano restituiti alla Corte di assise di Milano, perche' esamini se anche i reati previsti dall'art. 5 del D.L.L. n. 159 del 1944 siano coperti dall'amnistia e proceda quindi a nuovo giudizio di rilevanza). Cfr.: Sent. n. 27/1957.
Se il giudizio principale di merito puo' essere definito in base a una legge sopravvenuta dopo l'ordinanza di rinvio alla Corte, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, perche' proceda a nuovo esame della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale. (Fattispecie: Con ordinanza 15 dicembre 1958 della Corte di assise di primo grado di Milano, era stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 5, secondo comma, del D.L.L.G.T. 27 luglio 1944, n. 159. Essendo stato emanato, prima dell'udienza di discussione, il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460, col quale viene concessa amnistia per i reati politici, la Corte costituzionale ha disposto che gli atti siano restituiti alla Corte di assise di Milano, perche' esamini se anche i reati previsti dall'art. 5 del D.L.L. n. 159 del 1944 siano coperti dall'amnistia e proceda quindi a nuovo giudizio di rilevanza). Cfr.: Sent. n. 27/1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte