Sentenza 63/1959 (ECLI:IT:COST:1959:63)
Massima numero 905
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del  15/11/1959;  Decisione del  15/11/1959
Deposito del 19/12/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  904


Titolo
SENT. 63/59 B. REGIONE SICILIA - STATO GIURIDICO DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI - COMPETENZA DELLO STATO - LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 1959 N. 28 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La Regione Sicilia non puo' emanare norme relative allo stato giuridico degli insegnanti elementari prima che gli insegnanti stessi siano passati dallo Stato alla Regione con l'osservanza del procedimento stabilito dall'art. 43 dello Statuto o in altra guisa giuridicamente efficace. Pertanto la legge regionale 12 maggio 1959 n. 28 (concernente provvedimenti in favore dei maestri idonei dei ruoli in soprannumero nonche' dei maestri idonei del concorso del 1955) e' costituzionalemente illegittima perche', non avendo finora avuto concreta attuazione i ruoli regionali, il nuovo personale verrebbe immesso nei ruoli organici dei maestri elementari statali in violazione delle norme relative al passaggio del personale dallo Stato alla Regione. Cfr.: Sent. nn. 1/1958 B, 77/1958 B, 44/1959.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 43

Altri parametri e norme interposte