Sentenza 64/1959 (ECLI:IT:COST:1959:64)
Massima numero 906
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
15/11/1959; Decisione del
15/11/1959
Deposito del 19/12/1959; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
907
Titolo
SENT. 64/59 A. REGIONE SICILIA - INDUSTRIA, URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI - COMPETENZA DELLA REGIONE - OPERE PUBBLICHE DIPENDENTI DA GRAVI CALAMITA' NATURALI - COMPETENZA DELLO STATO;
SENT. 64/59 A. REGIONE SICILIA - INDUSTRIA, URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI - COMPETENZA DELLA REGIONE - OPERE PUBBLICHE DIPENDENTI DA GRAVI CALAMITA' NATURALI - COMPETENZA DELLO STATO;
Testo
La competenza legislativa e amministrativa della Regione Sicilia in materia di industria, urbanistica e lavori pubblici e la competenza legislativa e amministrativa dello Stato per le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale - fra cui rientrano le opere dipendenti da calamita' naturali di estensione ed entita' particolarmente gravi - traggono entrambe il loro titolo da norme costituzionali (artt. 14, lett. d, f, g, e 20 dello Statuto siciliano; 3 lett. f delle norme di attuazione approvate con D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878). Tali competenze, pur avendo ad oggetto la stessa materia, possono coesistere, perche' si fondano su presupposti diversi. Pertanto, la legge regionale siciliana 21 aprile 1953, n. 30, contenente "Provvedimenti per il potenziamento della viabilita', dell'edilizia popolare e dell'economia della Sicilia", non puo' avere effetti sostitutivi o abrogativi rispetto alle leggi emanate dallo Stato per l'esecuzione di opere pubbliche dipendenti da gravi calamita' naturali nel territorio della Regione.
La competenza legislativa e amministrativa della Regione Sicilia in materia di industria, urbanistica e lavori pubblici e la competenza legislativa e amministrativa dello Stato per le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale - fra cui rientrano le opere dipendenti da calamita' naturali di estensione ed entita' particolarmente gravi - traggono entrambe il loro titolo da norme costituzionali (artt. 14, lett. d, f, g, e 20 dello Statuto siciliano; 3 lett. f delle norme di attuazione approvate con D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878). Tali competenze, pur avendo ad oggetto la stessa materia, possono coesistere, perche' si fondano su presupposti diversi. Pertanto, la legge regionale siciliana 21 aprile 1953, n. 30, contenente "Provvedimenti per il potenziamento della viabilita', dell'edilizia popolare e dell'economia della Sicilia", non puo' avere effetti sostitutivi o abrogativi rispetto alle leggi emanate dallo Stato per l'esecuzione di opere pubbliche dipendenti da gravi calamita' naturali nel territorio della Regione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 20
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 30/07/1950
n. 878
art. 3 lett.f