Sentenza 64/1959 (ECLI:IT:COST:1959:64)
Massima numero 907
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AZZARITI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  15/11/1959;  Decisione del  15/11/1959
Deposito del 19/12/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  906


Titolo
SENT. 64/59 B. CONFLITTO DI ATTRIBUIZIONE FRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIA - INDUSTRIA, URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI - DECRETO INTERMINISTERIALE 21 MARZO 1958, N. 542: PROROGA DEI TERMINI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MESSINA - INVASIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE - ANNULLAMENTO.

Testo
Il R.D. 26 giugno 1910, che approvo' e dichiaro' di pubblica utilita', dopo il terremoto del 1908, il nuovo piano regolatore della citta' di Messina, e le successive leggi 4 aprile 1935 n. 454, 24 novembre 1941 n. 1363 ed 11 dicembre 1952 n. 2467, con le quali e' stato di volta in volta disposta o autorizzata la proroga dell'originario termine di venticinque anni per il compimento delle espropriazioni e dei lavori, non si riferiscono alla zona industriale della citta': i provvedimenti relativi al piano per la zona industriale sono contenuti nel R.D. 4 gennaio 1914 n. 145 nei DD.LL.LL. 29 luglio 1915 n. 1295, 3 settembre 1916 n. 1322, 26 gennaio 1919 n. 81, ed infine nel R.D. 11 gennaio 1925 n. 26 (convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562), con il quale fu autorizzata la proroga dei termini per l'attuazione del piano fino all'anno 1934. I decreto interministeriale 21 marzo 1958 n. 542, col quale e' stato prorogato fino al 15 aprile 1961 il termine per l'attuazione del piano regolatore della zona industriale di Messina, e' stato erroneamente emesso in base alla legge 11 dicembre 1952 n. 2467, che non si riferisce alla zona industriale della citta'. Tale decreto, non essendo state autorizzate altre proroghe del termine per l'attuazione del piano relativo alla zona industriale, scaduto nel 1934, non puo' considerarsi esercizio della competenza attribuita allo Stato per l'esecuzione di opere pubbliche dipendenti da gravi calamita' naturali e da' luogo a invasione della competenza attribuita alla Regione Sicilia, in materia di zone industriali, dagli artt. 14, lett. a, d, f, g, e 20 dello Statuto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 20

Altri parametri e norme interposte