Sentenza 290/2019 (ECLI:IT:COST:2019:290)
Massima numero 40974
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  20/11/2019;  Decisione del  20/11/2019
Deposito del 27/12/2019; Pubblicazione in G. U. 02/01/2020
Massime associate alla pronuncia:  40975  40976  40977  40978  40979  42831  42832  42833  42834


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Lazio - Piano dell'area naturale protetta regionale - Procedimento di approvazione - Previsione che la proposta di piano, presentata dalla Giunta regionale, si intende approvata qualora il Consiglio regionale non si esprima entro i successivi centoventi giorni - Ricorso del Governo - Ritenuta introduzione del meccanismo procedurale del silenzio assenso - Lamentata violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione e dei livelli minimi uniformi in materia di tutela dell'ambiente - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. m) e s), Cost., dell'art. 5, comma 1, lett. g), n. 2), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, limitatamente alla parte che, modificando il procedimento di approvazione del piano dell'area naturale protetta regionale, prevede che la Giunta regionale, cui spetta il potere di apportare eventuali modifiche e integrazioni al testo adottato dall'ente di gestione, formuli al Consiglio una proposta per l'approvazione, per cui esso si esprime entro i successivi centoventi giorni, decorsi i quali il piano si intende approvato. La complessa attività denunciata, che dà attuazione alla previsione statale dell'art. 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991, si configura come una sorta di subprocedimento nell'ambito del procedimento di approvazione del piano, e trova in ogni caso la sua manifestazione espressa alternativamente nella deliberazione del Consiglio regionale o, ove questa non intervenga nel termine, nella deliberazione della Giunta di approvazione della proposta. Conseguentemente, risulta impossibile ricondurre il suddetto meccanismo all'istituto del silenzio assenso, e in particolare al modello legale previsto dalla legge n. 241 del 1990, in quanto la determinazione della Giunta regionale di proposta al Consiglio, come disciplinata, presenta tutti gli elementi necessari a riconoscerle il valore di provvedimento espresso di approvazione nel caso di inutile decorso del termine di intervento del Consiglio. (Precedenti citati: sentenze n. 180 del 2019, n. 245 del 2018, n. 206 del 2018, n. 121 del 2018, n. 74 del 2017, n. 36 del 2017, n. 212 del 2014 e n. 171 del 2012).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  22/10/2018  n. 7  art. 5  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  06/12/1991  n. 394  art. 25    co. 2