Sentenza 66/1959 (ECLI:IT:COST:1959:66)
Massima numero 914
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
16/12/1959; Decisione del
16/12/1959
Deposito del 19/12/1959; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 66/59. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIA - LEGGI CHE IMPORTANO NUOVE SPESE - MEZZI DI COPERTURA - NECESSITA' DI INDICARLI NELLA STESSA LEGGE OD IN ALTRA APPOSITA LEGGE SOSTANZIALE.
SENT. 66/59. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIA - LEGGI CHE IMPORTANO NUOVE SPESE - MEZZI DI COPERTURA - NECESSITA' DI INDICARLI NELLA STESSA LEGGE OD IN ALTRA APPOSITA LEGGE SOSTANZIALE.
Testo
Il legislatore regionale deve osservare, al pari di quello statale, il precetto dell'art. 81 Cost. in base al quale le leggi che importano nuove spese devono indicare i mezzi per farvi fronte. E' del tutto irrilevante, che nel caso con la legge di approvazione del bilancio (legge reg. 8 ottobre 1958, n. 26) sia stato previsto, nella parte relativa all'industria e al commercio, lo stanziamento di somme destinate a coprire gli oneri derivanti dalla legge in esame prevedente l'istituzione del "Corpo regionale delle miniere", dacche' l'art. 81 Cost. esige che ad indicare i mezzi per far fronte alle spese sia una legge sostaziale - e cioe' una legge destinata ad integrare l'ordinamento giuridico - e non la legge di bilancio alla quale non e' consentito di apportare innovazioni all'ordinamento giuridico. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale della legge della Regione Sicilia 29 luglio 1958, n. 21. - V. S. nn. 9/1958, 11/1959, 30/1959, 30/1959, 47/1959, 7/1959.
Il legislatore regionale deve osservare, al pari di quello statale, il precetto dell'art. 81 Cost. in base al quale le leggi che importano nuove spese devono indicare i mezzi per farvi fronte. E' del tutto irrilevante, che nel caso con la legge di approvazione del bilancio (legge reg. 8 ottobre 1958, n. 26) sia stato previsto, nella parte relativa all'industria e al commercio, lo stanziamento di somme destinate a coprire gli oneri derivanti dalla legge in esame prevedente l'istituzione del "Corpo regionale delle miniere", dacche' l'art. 81 Cost. esige che ad indicare i mezzi per far fronte alle spese sia una legge sostaziale - e cioe' una legge destinata ad integrare l'ordinamento giuridico - e non la legge di bilancio alla quale non e' consentito di apportare innovazioni all'ordinamento giuridico. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale della legge della Regione Sicilia 29 luglio 1958, n. 21. - V. S. nn. 9/1958, 11/1959, 30/1959, 30/1959, 47/1959, 7/1959.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte