Sentenza 67/1959 (ECLI:IT:COST:1959:67)
Massima numero 916
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  22/12/1959;  Decisione del  22/12/1959
Deposito del 29/12/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  915  917


Titolo
SENT. 67/59 B. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - ART. 42, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - SIGNIFICATO DEL TERMINE "INDENNIZZO".

Testo
L'espressione "indennizzo" dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, non va interpretata nel senso letterale ed etimologico della parola, ma soltanto come il massimo di contributo e di riparazione che, nell'ambito degli scopi di interesse generale, la pubblica Amministrazione puo' garantire all'interesse privato secondo una valutazione che spetta al legislatore nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali. Non costituisce pero' indennizzo, ed e' in contrasto col precetto costituzionale, quello che sia stabilito in misura soltanto simbolica. Cfr.: 61/57 B

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte