Sentenza 67/1959 (ECLI:IT:COST:1959:67)
Massima numero 917
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del  22/12/1959;  Decisione del  22/12/1959
Deposito del 29/12/1959; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  915  916


Titolo
SENT. 67/59 C. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - D.P.R. 11 MARZO 1948 N. 409 (RATIFICATO CON LEGGE 22 APRILE 1953, N. 342) SISTEMAZIONE DELLE OPERE PERMANENTI DI PROTEZIONE ANTIAEREA GIA' COSTRUITE DALLO STATO O A MEZZO DEGLI ENTI LOCALI - ART. 2: DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE DEI SUOLI OCCUPATI PER LA COSTRUZIONE DELLE OPERE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le disposizioni del primo e secondo comma dell'art. 2 del D.P.R. 11 marzo 1948, n. 409 (ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342) sono in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, perche' stabiliscono, con effetto retroattivo, che l'indennita' di espropriazione dei suoli occupati per la costruzione di opere permanenti di protezione antiaerea venga determinata con riferimento alla data della occupazione e non gia' alla data del decreto prefettizio di esproprio, autorizzando cosi' la liquidazione dell'indennizzo in misura irrisoria o addirittura simbolica.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte