Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Aree naturali protette regionali - Interventi edilizi all'interno dell'area - Elenco dei casi sottoposti al nulla-osta dell'ente di gestione - Ricorso del Governo - Ritenuta indeterminatezza degli interventi - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate, per erroneo presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l) e m), Cost., dell'art. 5, comma 1, lett. h), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che modifica il comma 1-bis nell'art. 28 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997, il quale disciplina, nell'ambito dell'area protetta regionale, i casi di nulla osta per interventi edilizi. Al contrario di quanto ritenuto dal ricorrente, la norma regionale impugnata non altera il regime del nulla osta, rispetto al quale resta valido quanto disposto dall'art. 28, comma 1, della legge reg. Lazio n. 29 del 1997, e cioè che esso è richiesto per gli interventi soggetti a titolo abilitativo edilizio; pertanto, essa non comprende gli interventi di attività edilizia libera, privi di titolo abilitativo ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001 (t.u. edilizia).