Sentenza 68/1959 (ECLI:IT:COST:1959:68)
Massima numero 920
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
22/12/1959; Decisione del
22/12/1959
Deposito del 29/12/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 68/59 C. PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - DISTRIBUZIONE DEI BENI FRA I VARI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE ORDINARIO - LEGGE 9 NOVEMBRE 1955, N. 1070: ATTRIBUZIONE AL PATRONATO SCOLASTICO DEL COMUNE DI PADOVA DI BENE GIA' APPARTENENTE ALLA G.I.L. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 68/59 C. PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - DISTRIBUZIONE DEI BENI FRA I VARI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE ORDINARIO - LEGGE 9 NOVEMBRE 1955, N. 1070: ATTRIBUZIONE AL PATRONATO SCOLASTICO DEL COMUNE DI PADOVA DI BENE GIA' APPARTENENTE ALLA G.I.L. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge che dispone il mutamento, per un singolo bene, della destinazione originaria, e l'attribuzione dello stesso all'ente beneficiario della nuova destinazione non pone in essere una espropriazione ma costituisce un provvedimento di organizzazione amministrativa nel campo della distribuzione dei beni tra i vari organismi in cui la pubblica amministrazione si articola. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 42 e 43 Cost. della legge 9 novembre 1955 n. 1070 che ha operato il trasferimento di un bene dell'Ente "Gioventu' Italiana" - preposto alla gestione di liquidazione della G.I.L. - al Patronato scolastico di Padova.
La legge che dispone il mutamento, per un singolo bene, della destinazione originaria, e l'attribuzione dello stesso all'ente beneficiario della nuova destinazione non pone in essere una espropriazione ma costituisce un provvedimento di organizzazione amministrativa nel campo della distribuzione dei beni tra i vari organismi in cui la pubblica amministrazione si articola. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 42 e 43 Cost. della legge 9 novembre 1955 n. 1070 che ha operato il trasferimento di un bene dell'Ente "Gioventu' Italiana" - preposto alla gestione di liquidazione della G.I.L. - al Patronato scolastico di Padova.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 43
Altri parametri e norme interposte