Sentenza 69/1959 (ECLI:IT:COST:1959:69)
Massima numero 922
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
22/12/1959; Decisione del
22/12/1959
Deposito del 29/12/1959; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 69/59 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE A QUO - RAPPORTO CONTROVERSO NON ANCORA DECISO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - IRRILEVANZA AI FINI DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 69/59 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE A QUO - RAPPORTO CONTROVERSO NON ANCORA DECISO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - IRRILEVANZA AI FINI DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il giudizio sulla questione di legittimita' costituzionale, che e' indipendente dallo svolgimento del giudizio principale, non puo' venire sospeso per il fatto che il rapporto controverso, che condiziona il giudizio di rilevanza, non sia stato ancora deciso con sentenza passata in giudicato. (Nella specie, era controverso, dinanzi al giudice di merito, se il patrimonio terriero di Giuseppe Fasanella, alla data del 15 novembre 1949, fosse inferiore o superiore ai 300 ettari e quindi esente dallo scorporo o soggetto allo scorporo in base alla legge di riforma fondiaria 12 maggio 1950, n. 230. Il giudice di merito - Corte di appello di Catanzaro - nell'ordinanza di rinvio, aveva accolta la prima soluzione ed aveva ritenuto percio' rilevante la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1415, con cui si era proceduto allo scorporo nei confronti del Fasanella. La Corte ha ritenuto insindacabile, perche' sorretto da congrua motivazione, il giudizio di rilevanza compiuto dal giudice a quo, ed ha proceduto all'esame della questione di legittimita' costituzionale).
Il giudizio sulla questione di legittimita' costituzionale, che e' indipendente dallo svolgimento del giudizio principale, non puo' venire sospeso per il fatto che il rapporto controverso, che condiziona il giudizio di rilevanza, non sia stato ancora deciso con sentenza passata in giudicato. (Nella specie, era controverso, dinanzi al giudice di merito, se il patrimonio terriero di Giuseppe Fasanella, alla data del 15 novembre 1949, fosse inferiore o superiore ai 300 ettari e quindi esente dallo scorporo o soggetto allo scorporo in base alla legge di riforma fondiaria 12 maggio 1950, n. 230. Il giudice di merito - Corte di appello di Catanzaro - nell'ordinanza di rinvio, aveva accolta la prima soluzione ed aveva ritenuto percio' rilevante la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1415, con cui si era proceduto allo scorporo nei confronti del Fasanella. La Corte ha ritenuto insindacabile, perche' sorretto da congrua motivazione, il giudizio di rilevanza compiuto dal giudice a quo, ed ha proceduto all'esame della questione di legittimita' costituzionale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23