Sentenza 1/1960 (ECLI:IT:COST:1960:1)
Massima numero 924
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI  - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del  21/01/1960;  Decisione del  21/01/1960
Deposito del 26/01/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  925  926


Titolo
SENT. 1/60 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERESSE A PROPORRE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' - ESAME DI COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - SINDACATO DELLA CORTE - LIMITI.

Testo
L'accertare se la denuncia di incostituzionalita' di una legge o di un atto avente forza di legge sia sorretta da un interesse legittimo, attiene al giudizio di rilevanza, che e' di competenza del giudice a quo e che la Corte costituzionale non puo' sindacare quando sia sorretto da congrua motivazione. (Fattispecie: Giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, terzo comma, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, il quale prescrive che le aziende a prevalente partecipazione statale debbano distaccarsi dalle associazioni dei datori di lavoro privati. L'illegittimita' di tale norma, in riferimento all'art. 39 della Costituzione, che sancisce il principio della liberta' sindacale, era stata dedotta, nei giudizi di merito, dalle Associazioni industriali di Milano e di Firenze. Dinanzi alla Corte era stato eccepito che la norma impugnata, se avesse violato la liberta' sindacale, avrebbe violato la liberta' delle aziende non quelle delle associazioni, e che percio' queste non avrebbero avuto interesse a sollevare la questione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23