Sentenza 1/1960 (ECLI:IT:COST:1960:1)
Massima numero 925
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del
21/01/1960; Decisione del
21/01/1960
Deposito del 26/01/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 1/60 B. DIRITTI PROCLAMATI DELLA COSTITUZIONE - INTERVENTO DEL LEGISLATORE ORDINARIO - AMMISSIBILITA' - LIMITI.
SENT. 1/60 B. DIRITTI PROCLAMATI DELLA COSTITUZIONE - INTERVENTO DEL LEGISLATORE ORDINARIO - AMMISSIBILITA' - LIMITI.
Testo
Le modalita' di esercizio di un diritto possono essere sempre regolate dal legislatore ordinario, anche se il diritto e' proclamato nei termini piu' ampi dalla norma costituzionale e questa non ne rinvii espressamente la disciplina alla legge ordinaria. Il legislatore, col suo intervento, non deve pero' violare in alcun modo il diritto stesso.
Le modalita' di esercizio di un diritto possono essere sempre regolate dal legislatore ordinario, anche se il diritto e' proclamato nei termini piu' ampi dalla norma costituzionale e questa non ne rinvii espressamente la disciplina alla legge ordinaria. Il legislatore, col suo intervento, non deve pero' violare in alcun modo il diritto stesso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23