Sentenza 1/1960 (ECLI:IT:COST:1960:1)
Massima numero 926
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore PERASSI
Udienza Pubblica del
21/01/1960; Decisione del
21/01/1960
Deposito del 26/01/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 1/60 C. PARTECIPAZIONI STATALI - ART. 3, TERZO COMMA, LEGGE 22 DICEMBRE 1956, N. 1589: DISTACCO DELLE AZIENDE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE STATALE DALLE ASSOCIAZIONI DEGLI ALTRI DATORI DI LAVORO - INTERPRETAZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 1/60 C. PARTECIPAZIONI STATALI - ART. 3, TERZO COMMA, LEGGE 22 DICEMBRE 1956, N. 1589: DISTACCO DELLE AZIENDE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE STATALE DALLE ASSOCIAZIONI DEGLI ALTRI DATORI DI LAVORO - INTERPRETAZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le norme coordinate del primo, secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali, si riferiscono ad un'azione concreta che il Governo deve svolgere in futuro. Col citato terzo comma la legge prescrive che gli organi delle societa', nelle quali lo Stato ha prevalente partecipazione, adottino le deliberazioni occorrenti per il recesso alle societa' stesse dalle organizzazioni sindacali degli altri datori di lavoro. La cessazione del vincolo associativo non avviene ipso iure per effetto di questa disposizione, ma e' sempre subordinata alla manifestazione di volonta' delle societa' indicate. Pertanto non vi e' contrasto fra l'art. 39 della Costituzione, che sancisce il principio della liberta' sindacale, e la disposizione del terzo comma dell'art. 3 della legge n. 1589 del 1956, la quale non ha effetto automatico, ma e' una prescrizione di carattere amministrativo, che lo Stato avrebbe potuto impartire ai propri organi, anche senza rivestirla della forma di legge.
Le norme coordinate del primo, secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali, si riferiscono ad un'azione concreta che il Governo deve svolgere in futuro. Col citato terzo comma la legge prescrive che gli organi delle societa', nelle quali lo Stato ha prevalente partecipazione, adottino le deliberazioni occorrenti per il recesso alle societa' stesse dalle organizzazioni sindacali degli altri datori di lavoro. La cessazione del vincolo associativo non avviene ipso iure per effetto di questa disposizione, ma e' sempre subordinata alla manifestazione di volonta' delle societa' indicate. Pertanto non vi e' contrasto fra l'art. 39 della Costituzione, che sancisce il principio della liberta' sindacale, e la disposizione del terzo comma dell'art. 3 della legge n. 1589 del 1956, la quale non ha effetto automatico, ma e' una prescrizione di carattere amministrativo, che lo Stato avrebbe potuto impartire ai propri organi, anche senza rivestirla della forma di legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
Altri parametri e norme interposte