Ricorso in via principale - Impugnazione di norma non sovrapponibile ad altre precedentemente adottate e non impugnate - Sussistenza dell'interesse a ricorrere - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lett. i), n. 5), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per carenza di interesse, in quanto la norma impugnata dal Governo non costituirebbe una novità, essendo già contemplata dal testo previgente dell'art. 28 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997. L'argomento non ha alcun rilievo, essendo la Corte costituzionale chiamata ad esaminare la conformità a Costituzione delle norme impugnate a prescindere dal fatto che fattispecie simili a quelle contestate fossero previste nella normativa preesistente. Peraltro nel caso di specie non si è in presenza di un'ipotesi di questo tipo, giacché non è dato di rinvenire nell'ordinamento regionale alcuna normativa del tutto sovrapponibile a quella in esame.
Secondo il costante orientamento costituzionale, non osta all'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale in via principale l'integrale coincidenza della disposizione impugnata con il testo di altra anteriore non impugnata, atteso che l'istituto dell'acquiescenza non è applicabile ai giudizi in via principale e che la norma impugnata ha comunque l'effetto di reiterare la lesione da cui deriva l'interesse a ricorrere dello Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2019 e n. 171 del 2018).