Sentenza 2/1960 (ECLI:IT:COST:1960:2)
Massima numero 930
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  22/01/1960;  Decisione del  22/01/1960
Deposito del 26/01/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  927  928  929  931  932  933  934  935  936  937  938  939  940  941  942  943  944  945  946  947


Titolo
SENT. 2/60 D. EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - DISTINZIONE FRA CASE POPOLARI E CASE ECONOMICHE - RILEVANZA LIMITATA NEL TESTO UNICO DEL 1938 - IRRILEVANZA NELLE LEGGI SUCCESSIVE.

Testo
Nel testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con decreto del 28 aprile 1938, n. 1165, la distinzione fra case popolari e quelle economiche e' limitata ad alcune caratteristiche obiettive delle prime rispetto alle seconde e al fatto che le seconde possono essere costruite da privati, da societa' e dagli enti indicati nei nn. 1, 3, 6, 7, e 8 dell'art. 16, richiamati dagli artt. 48 e 49; mentre in generale la disciplina giuridica e' conforme per le une e per le altre. Nelle leggi emanate successivamente, e specialmente in quelle del periodo post-bellico, la distinzione non ha pratica rilevanza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 0

Altri parametri e norme interposte