Sentenza 2/1960 (ECLI:IT:COST:1960:2)
Massima numero 930
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
22/01/1960; Decisione del
22/01/1960
Deposito del 26/01/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 2/60 D. EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - DISTINZIONE FRA CASE POPOLARI E CASE ECONOMICHE - RILEVANZA LIMITATA NEL TESTO UNICO DEL 1938 - IRRILEVANZA NELLE LEGGI SUCCESSIVE.
SENT. 2/60 D. EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - DISTINZIONE FRA CASE POPOLARI E CASE ECONOMICHE - RILEVANZA LIMITATA NEL TESTO UNICO DEL 1938 - IRRILEVANZA NELLE LEGGI SUCCESSIVE.
Testo
Nel testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con decreto del 28 aprile 1938, n. 1165, la distinzione fra case popolari e quelle economiche e' limitata ad alcune caratteristiche obiettive delle prime rispetto alle seconde e al fatto che le seconde possono essere costruite da privati, da societa' e dagli enti indicati nei nn. 1, 3, 6, 7, e 8 dell'art. 16, richiamati dagli artt. 48 e 49; mentre in generale la disciplina giuridica e' conforme per le une e per le altre. Nelle leggi emanate successivamente, e specialmente in quelle del periodo post-bellico, la distinzione non ha pratica rilevanza.
Nel testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con decreto del 28 aprile 1938, n. 1165, la distinzione fra case popolari e quelle economiche e' limitata ad alcune caratteristiche obiettive delle prime rispetto alle seconde e al fatto che le seconde possono essere costruite da privati, da societa' e dagli enti indicati nei nn. 1, 3, 6, 7, e 8 dell'art. 16, richiamati dagli artt. 48 e 49; mentre in generale la disciplina giuridica e' conforme per le une e per le altre. Nelle leggi emanate successivamente, e specialmente in quelle del periodo post-bellico, la distinzione non ha pratica rilevanza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 0
Altri parametri e norme interposte