Sentenza 2/1960 (ECLI:IT:COST:1960:2)
Massima numero 931
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  22/01/1960;  Decisione del  22/01/1960
Deposito del 26/01/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  927  928  929  930  932  933  934  935  936  937  938  939  940  941  942  943  944  945  946  947


Titolo
SENT. 2/60 E. PROVINCIE DI BOLZANO E TRENTO - COMPETENZA LEGISLATIVA IN MATERIA DI CASE POPOLARI - ESTENSIONE.

Testo
L'art. 11, n. 11, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con l'espressione "case popolari", comprende tutta la materia dell'edilizia popolare ed economica. Percio' non ha rilevanza, per la delimitazione delle attribuzioni delle Provincie di Bolzano e di Trento, la distinzione fra case economiche e case popolari, stabilita, in base a criteri obiettivi e tecnici, dal T.U. 28 aprile 1938, N. 1165. Su questo presupposto si basa anche il D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di case popolari.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 0

Altri parametri e norme interposte