Sentenza 2/1960 (ECLI:IT:COST:1960:2)
Massima numero 932
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
22/01/1960; Decisione del
22/01/1960
Deposito del 26/01/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 2/60 F. PROVINCIE DI BOLZANO E DI TRENTO - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - ART. 1, NN. 3 E 4 D.P.R. 26 GENNAIO 1959 N. 28 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 2/60 F. PROVINCIE DI BOLZANO E DI TRENTO - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - ART. 1, NN. 3 E 4 D.P.R. 26 GENNAIO 1959 N. 28 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le disposizioni contenute nell'art. 1, nn. 3 e 4 del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, non precludono alle Provincie di Bolzano e di Trento la potesta' di provvedere, in virtu' di proprie leggi e con mezzi propri, alla costruzione di alloggi per mutilati, invalidi di guerra, profughi e categorie assimilate, e alla costruzione di case popolari in localita' colpite da gravi calamita' naturali. Esse concernono invece particolari facilitazioni da parte dello Stato a favore di coloro che possono beneficiare dei suddetti alloggi: facilitazioni che lo Stato non puo' non disporre con leggi proprie, dato il carattere nazionale degli interessi che vengono tutelati. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale delle suddette disposizioni, sollevata in riferimento all'art. 11, n. 11, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Le disposizioni contenute nell'art. 1, nn. 3 e 4 del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, non precludono alle Provincie di Bolzano e di Trento la potesta' di provvedere, in virtu' di proprie leggi e con mezzi propri, alla costruzione di alloggi per mutilati, invalidi di guerra, profughi e categorie assimilate, e alla costruzione di case popolari in localita' colpite da gravi calamita' naturali. Esse concernono invece particolari facilitazioni da parte dello Stato a favore di coloro che possono beneficiare dei suddetti alloggi: facilitazioni che lo Stato non puo' non disporre con leggi proprie, dato il carattere nazionale degli interessi che vengono tutelati. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale delle suddette disposizioni, sollevata in riferimento all'art. 11, n. 11, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 0
Altri parametri e norme interposte