Sentenza 2/1960 (ECLI:IT:COST:1960:2)
Massima numero 933
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
22/01/1960; Decisione del
22/01/1960
Deposito del 26/01/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 2/60 G. PROVINCIE DI BOLZANO E DI TRENTO - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - PIANI I.N.A.-CASA - COMPETENZA DELLO STATO - ART. 2, PRIMO COMMA, D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 28 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 2/60 G. PROVINCIE DI BOLZANO E DI TRENTO - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - PIANI I.N.A.-CASA - COMPETENZA DELLO STATO - ART. 2, PRIMO COMMA, D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 28 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le leggi sull'I.N.A.-Casa (legge 28 febbraio 1949, n. 43 e D.P.R. 22 giugno 1949, n. 340), pur essendo anche dirette ad agevolare la costruzione di case popolari, sono preordinate principalmente allo scopo di ovviare alla disoccupazione. Secondo il sistema da esse adottato, la costruzione, il finanziamento e l'assegnazione degli alloggi sono di competenza di organi ed enti creati dallo Stato o sottoposti al controllo dello Stato, che svolgono la loro attivita' sul piano nazionale; come altresi' su base nazionale vengono calcolati i contributi occorrenti per il finanziamento delle costruzioni. Non viola percio' l'art. 11, n.11, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che attribuisce alle Provincie di Bolzano e Trento competenza legislativa in materia di case popolari, la disposizione contenuta nell'art. 2, primo comma del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (contenente norme di attuazione dello Statuto regionale), in virtu' della quale restano riservati alla competenza legislativa dello Stato l'organizzazione e il funzionamento del piano preveduto dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43. L'indicata disposizione non viola nemmeno l'art. 55 dello Statuto regionale, perche' l'attivita' di un ente costituisce manifestazione concreta del suo funzionamento, da cui non puo' essere dissociata, e quindi non sarebbero state compatibili la competenza dello Stato per quanto concerne l'organizzazione e il funzionamento degli Enti previsti dalle leggi sull'I.N.A.-Casa e la competenza delle Provincie per quanto concerne l'attivita' degli stessi enti nei territori provinciali.
Le leggi sull'I.N.A.-Casa (legge 28 febbraio 1949, n. 43 e D.P.R. 22 giugno 1949, n. 340), pur essendo anche dirette ad agevolare la costruzione di case popolari, sono preordinate principalmente allo scopo di ovviare alla disoccupazione. Secondo il sistema da esse adottato, la costruzione, il finanziamento e l'assegnazione degli alloggi sono di competenza di organi ed enti creati dallo Stato o sottoposti al controllo dello Stato, che svolgono la loro attivita' sul piano nazionale; come altresi' su base nazionale vengono calcolati i contributi occorrenti per il finanziamento delle costruzioni. Non viola percio' l'art. 11, n.11, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che attribuisce alle Provincie di Bolzano e Trento competenza legislativa in materia di case popolari, la disposizione contenuta nell'art. 2, primo comma del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (contenente norme di attuazione dello Statuto regionale), in virtu' della quale restano riservati alla competenza legislativa dello Stato l'organizzazione e il funzionamento del piano preveduto dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43. L'indicata disposizione non viola nemmeno l'art. 55 dello Statuto regionale, perche' l'attivita' di un ente costituisce manifestazione concreta del suo funzionamento, da cui non puo' essere dissociata, e quindi non sarebbero state compatibili la competenza dello Stato per quanto concerne l'organizzazione e il funzionamento degli Enti previsti dalle leggi sull'I.N.A.-Casa e la competenza delle Provincie per quanto concerne l'attivita' degli stessi enti nei territori provinciali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 0
Altri parametri e norme interposte