Sentenza 2/1960 (ECLI:IT:COST:1960:2)
Massima numero 934
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
22/01/1960; Decisione del
22/01/1960
Deposito del 26/01/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 2/60 H. PROVINCIE DI BOLZANO E DI TRENTO - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE - ART. 2, QUARTO COMMA, D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 28 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 2/60 H. PROVINCIE DI BOLZANO E DI TRENTO - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE - ART. 2, QUARTO COMMA, D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 28 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La disposizione dell'art. 2, quarto comma, del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, (contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), non viola la competenza delle Provincie di Bolzano e di Trento in materia di "case popolari". Da questa competenza esula infatti tutto cio' che riguarda i piani I.N.A.-Casa, ed essa non viene lesa dalla disposizione indicata, con cui lo Stato, dopo aver trasferito agli organi provinciali una funzione che apparteneva ai suoi propri organi, quale la nomina delle commissioni per le assegnazioni degli alloggi I.N.A.-Casa, ha imposto alcune limitazioni all'attivita' della Giunta provinciale di Bolzano, stabilendo che in quella Provincia siano costituite piu' commissioni e che ogni commissione sia proporzionata alla consistenza dei gruppi linguistici dei comuni in cui si dovra' procedere alle assegnazioni.
La disposizione dell'art. 2, quarto comma, del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, (contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), non viola la competenza delle Provincie di Bolzano e di Trento in materia di "case popolari". Da questa competenza esula infatti tutto cio' che riguarda i piani I.N.A.-Casa, ed essa non viene lesa dalla disposizione indicata, con cui lo Stato, dopo aver trasferito agli organi provinciali una funzione che apparteneva ai suoi propri organi, quale la nomina delle commissioni per le assegnazioni degli alloggi I.N.A.-Casa, ha imposto alcune limitazioni all'attivita' della Giunta provinciale di Bolzano, stabilendo che in quella Provincia siano costituite piu' commissioni e che ogni commissione sia proporzionata alla consistenza dei gruppi linguistici dei comuni in cui si dovra' procedere alle assegnazioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 0
Altri parametri e norme interposte