Sentenza 2/1960 (ECLI:IT:COST:1960:2)
Massima numero 935
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  22/01/1960;  Decisione del  22/01/1960
Deposito del 26/01/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  927  928  929  930  931  932  933  934  936  937  938  939  940  941  942  943  944  945  946  947


Titolo
SENT. 2/60 I. PROVINCIA DI BOLZANO - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI DI BOLZANO - COMMISSIONI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI - COMPOSIZIONE - ART. 7 D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 28 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 7 del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige) non lede la competenza della Provincia di Bolzano in materia di "case popolari", limitandosi a prescrivere che la composizione delle Commissioni nominate dall'Istituto autonomo delle case popolari di Bolzano sia adeguata alla consistenza dei gruppi linguistici, nel comune dove avvengono le assegnazioni o le permute degli alloggi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 0

Altri parametri e norme interposte