Sentenza 2/1960 (ECLI:IT:COST:1960:2)
Massima numero 936
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
22/01/1960; Decisione del
22/01/1960
Deposito del 26/01/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 2/60 L. PROVINCIE DI BOLZANO E DI TRENTO - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE - ART. 3, SECONDO COMMA, D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 28 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 2/60 L. PROVINCIE DI BOLZANO E DI TRENTO - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE - ART. 3, SECONDO COMMA, D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 28 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 58 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concerne il demanio e il patrimonio della Regione e non anche il demanio e il patrimonio delle Provincie di Bolzano e Trento. In base alla disposizione contenuta in tale articolo secondo cui i beni immobili patrimoniali dello Stato devono essere trasferiti al patrimonio della Regione, le Provincie non possono avanzare alcuna pretesa relativa alle case popolari costruite dallo Stato a totale suo carico. Ne' in conseguenza, puo' ad esse spettare alcuna potesta' amministrativa in ordine a tali case. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, D.P.R. 26 gennaio 1959 n. 28 (contenente norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige), sollevata per il motivo che la norma impugnata, escludendo il trasferimento in proprieta' alle Provincie delle case costruite dallo Stato in base ad alcune leggi speciali (D.L.C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261, modificato con D.P.R. 25 giugno 1949, n. 403 e ratificato con legge 28 luglio 1950, n. 894; legge 9 agosto 1954, n. 640) avrebbe violato gli artt. 11, n. 11, 13 e 58 dello Statuto regionale.
L'art. 58 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concerne il demanio e il patrimonio della Regione e non anche il demanio e il patrimonio delle Provincie di Bolzano e Trento. In base alla disposizione contenuta in tale articolo secondo cui i beni immobili patrimoniali dello Stato devono essere trasferiti al patrimonio della Regione, le Provincie non possono avanzare alcuna pretesa relativa alle case popolari costruite dallo Stato a totale suo carico. Ne' in conseguenza, puo' ad esse spettare alcuna potesta' amministrativa in ordine a tali case. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, D.P.R. 26 gennaio 1959 n. 28 (contenente norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige), sollevata per il motivo che la norma impugnata, escludendo il trasferimento in proprieta' alle Provincie delle case costruite dallo Stato in base ad alcune leggi speciali (D.L.C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261, modificato con D.P.R. 25 giugno 1949, n. 403 e ratificato con legge 28 luglio 1950, n. 894; legge 9 agosto 1954, n. 640) avrebbe violato gli artt. 11, n. 11, 13 e 58 dello Statuto regionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 0
Altri parametri e norme interposte