Sentenza 2/1960 (ECLI:IT:COST:1960:2)
Massima numero 937
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
22/01/1960; Decisione del
22/01/1960
Deposito del 26/01/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 2/60 M. PROVINCIE DI BOLZANO E DI TRENTO - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE - ART. 4, PRIMO E SECONDO COMMA, D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 28 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
SENT. 2/60 M. PROVINCIE DI BOLZANO E DI TRENTO - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE - ART. 4, PRIMO E SECONDO COMMA, D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 28 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
Testo
Le norme dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige relative ai mezzi di finanziamento delle Provincie di Bolzano e di Trento (artt. 67, 68 e 70) possono essere modificate solo con leggi costituzionali. Di conseguenza non si possono assegnare con legge ordinaria alle due Provincie quote fisse di entrate erariali, oltre quelle previste dalle norme suddette. Non ha percio' fondamento in riferimento alle stesse norme, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo e secondo comma, del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (contenente norme di attuazione dello Statuto), dove e' stabilito che il Ministro dei lavori pubblici determina anno per anno la quota dei fondi, stanziati nel bilancio del suo dicastero, da impiegare nella costruzione di case popolari nelle Provincie di Bolzano e di Trento, e che la quota cosi' determinata viene ripartita fra gli enti ed istituti che provvedono alla costruzione, i quali devono utilizzarla di intesa con ciascuna Provincia. Tali disposizioni, che si inseriscono nel sistema sempre seguito dallo Stato, secondo cui la concessione di fondi per case popolari viene fatta in seguito a valutazione dei vari interessi sul piano nazionale, e prevedono altresi' la collaborazione delle Provincie, per quanto concerne l'utilizzazione dei fondi, non ledono nemmeno la competenza amministrativa, che in materia di case popolari e' attribuita alle stesse Provincie dallo Statuto regionale.
Le norme dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige relative ai mezzi di finanziamento delle Provincie di Bolzano e di Trento (artt. 67, 68 e 70) possono essere modificate solo con leggi costituzionali. Di conseguenza non si possono assegnare con legge ordinaria alle due Provincie quote fisse di entrate erariali, oltre quelle previste dalle norme suddette. Non ha percio' fondamento in riferimento alle stesse norme, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo e secondo comma, del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (contenente norme di attuazione dello Statuto), dove e' stabilito che il Ministro dei lavori pubblici determina anno per anno la quota dei fondi, stanziati nel bilancio del suo dicastero, da impiegare nella costruzione di case popolari nelle Provincie di Bolzano e di Trento, e che la quota cosi' determinata viene ripartita fra gli enti ed istituti che provvedono alla costruzione, i quali devono utilizzarla di intesa con ciascuna Provincia. Tali disposizioni, che si inseriscono nel sistema sempre seguito dallo Stato, secondo cui la concessione di fondi per case popolari viene fatta in seguito a valutazione dei vari interessi sul piano nazionale, e prevedono altresi' la collaborazione delle Provincie, per quanto concerne l'utilizzazione dei fondi, non ledono nemmeno la competenza amministrativa, che in materia di case popolari e' attribuita alle stesse Provincie dallo Statuto regionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 0
Altri parametri e norme interposte