Ambiente - Norme della Regione Lazio - Sviluppo delle attività agricole - Elenco non tassativo delle pratiche di conduzione delle aziende agricole consentite in area protetta - Assenza di previo nulla-osta - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 5, comma 1, lett. i), n. 5), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 31 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997, che consente le ricorrenti pratiche di conduzione delle aziende agricole che non comportino modificazioni sostanziali del territorio. La generica formulazione della disposizione regionale impugnata dal Governo è tale da escludere, senza ulteriori specificazioni, l'obbligo del nulla osta di cui all'art. 28 della stessa legge reg. Lazio n. 7 del 2018, tanto più che la successiva elencazione delle pratiche non ne esaurisce il novero, essendo preceduta dall'espressione «in particolare», che esclude il carattere esaustivo degli interventi considerati. Ne consegue la violazione dell'art. 13 della legge n. 394 del 1991, che invece prescrive che tutti gli interventi, gli impianti e le opere per i quali sia necessario il rilascio di concessioni o autorizzazioni siano sottoposti al preventivo nulla osta dell'ente parco.