Sentenza 2/1960 (ECLI:IT:COST:1960:2)
Massima numero 938
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
22/01/1960; Decisione del
22/01/1960
Deposito del 26/01/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 2/60 N. PROVINCIE DI BOLZANO E DI TRENTO - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE - ART. 6, PRIMO COMMA LETT. A/B D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 28 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 2/60 N. PROVINCIE DI BOLZANO E DI TRENTO - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE - ART. 6, PRIMO COMMA LETT. A/B D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 28 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Gli istituti autonomi delle case popolari, pur operando nelle singole Provincie, svolgono un'attivita' di carattere generale, collegata con l'attivita' dello Stato. La competenza delle Provincie di Bolzano e di Trento in materia di "case popolari" non e' lesa percio' dalle disposizioni contenute nell'art. 6, primo comma, lett. a/b del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (contenente norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige), secondo le quali le due Provincie, nell'esercizio della competenza anzidetta, devono tener conto della necessita' che gli istituti per le case popolari conservino il loro patrimonio e continuino a svolgere le attribuzioni ad essi affidate dallo Stato.
Gli istituti autonomi delle case popolari, pur operando nelle singole Provincie, svolgono un'attivita' di carattere generale, collegata con l'attivita' dello Stato. La competenza delle Provincie di Bolzano e di Trento in materia di "case popolari" non e' lesa percio' dalle disposizioni contenute nell'art. 6, primo comma, lett. a/b del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (contenente norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige), secondo le quali le due Provincie, nell'esercizio della competenza anzidetta, devono tener conto della necessita' che gli istituti per le case popolari conservino il loro patrimonio e continuino a svolgere le attribuzioni ad essi affidate dallo Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 0
Altri parametri e norme interposte