Sentenza 2/1960 (ECLI:IT:COST:1960:2)
Massima numero 938
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  22/01/1960;  Decisione del  22/01/1960
Deposito del 26/01/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  927  928  929  930  931  932  933  934  935  936  937  939  940  941  942  943  944  945  946  947


Titolo
SENT. 2/60 N. PROVINCIE DI BOLZANO E DI TRENTO - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE - ART. 6, PRIMO COMMA LETT. A/B D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 28 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Gli istituti autonomi delle case popolari, pur operando nelle singole Provincie, svolgono un'attivita' di carattere generale, collegata con l'attivita' dello Stato. La competenza delle Provincie di Bolzano e di Trento in materia di "case popolari" non e' lesa percio' dalle disposizioni contenute nell'art. 6, primo comma, lett. a/b del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (contenente norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige), secondo le quali le due Provincie, nell'esercizio della competenza anzidetta, devono tener conto della necessita' che gli istituti per le case popolari conservino il loro patrimonio e continuino a svolgere le attribuzioni ad essi affidate dallo Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 0

Altri parametri e norme interposte