Sentenza 2/1960 (ECLI:IT:COST:1960:2)
Massima numero 939
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  22/01/1960;  Decisione del  22/01/1960
Deposito del 26/01/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  927  928  929  930  931  932  933  934  935  936  937  938  940  941  942  943  944  945  946  947


Titolo
SENT. 2/60 O. PROVINCIE DI BOLZANO E DI TRENTO - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE - ART. 6, PRIMO COMMA, LETT. C, D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 28 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' viziata da illegittimita' costituzionale, perche' pone una ingiustificata limitazione alla competenza delle Provincie di Bolzano e di Trento in materia di case popolari, la disposizione dell'art. 6, primo comma, lett. c, del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (contenente norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige), con la quale si fa obbligo alle due Provincie di usare, nei confronti degli assegnatari degli alloggi dell'Istituto autonomo case popolari, un trattamento analogo a quello degli assegnatari degli stessi alloggi nel resto del territorio nazionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 0

Altri parametri e norme interposte