Sentenza 2/1960 (ECLI:IT:COST:1960:2)
Massima numero 939
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
22/01/1960; Decisione del
22/01/1960
Deposito del 26/01/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 2/60 O. PROVINCIE DI BOLZANO E DI TRENTO - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE - ART. 6, PRIMO COMMA, LETT. C, D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 28 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 2/60 O. PROVINCIE DI BOLZANO E DI TRENTO - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE - ART. 6, PRIMO COMMA, LETT. C, D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 28 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' viziata da illegittimita' costituzionale, perche' pone una ingiustificata limitazione alla competenza delle Provincie di Bolzano e di Trento in materia di case popolari, la disposizione dell'art. 6, primo comma, lett. c, del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (contenente norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige), con la quale si fa obbligo alle due Provincie di usare, nei confronti degli assegnatari degli alloggi dell'Istituto autonomo case popolari, un trattamento analogo a quello degli assegnatari degli stessi alloggi nel resto del territorio nazionale.
E' viziata da illegittimita' costituzionale, perche' pone una ingiustificata limitazione alla competenza delle Provincie di Bolzano e di Trento in materia di case popolari, la disposizione dell'art. 6, primo comma, lett. c, del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (contenente norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige), con la quale si fa obbligo alle due Provincie di usare, nei confronti degli assegnatari degli alloggi dell'Istituto autonomo case popolari, un trattamento analogo a quello degli assegnatari degli stessi alloggi nel resto del territorio nazionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 0
Altri parametri e norme interposte