Sentenza 2/1960 (ECLI:IT:COST:1960:2)
Massima numero 940
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  22/01/1960;  Decisione del  22/01/1960
Deposito del 26/01/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  927  928  929  930  931  932  933  934  935  936  937  938  939  941  942  943  944  945  946  947


Titolo
SENT. 2/60 P. PROVINCIE DI BOLZANO E DI TRENTO - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE - ART. 6, SECONDO COMMA, D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 28 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La potesta' normativa attribuita agli enti autonomi nelle stesse materie regolate da leggi statali, non puo' riflettersi sul passato; alle Regioni (e quindi anche alle Provincie dotate di autonomia legislativa) e' inibito di regolare, con efficacia retroattiva, situazioni gia' disciplinate da leggi dello Stato. Non lede percio' la competenza delle Provincie di Bolzano e di Trento in materia di case popolari l'art. 6, secondo comma, D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (contenente norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige) il quale dispone che "per gli attuali assegnatari degli alloggi degli Istituti autonomi delle case popolari restano salvi in ogni caso i diritti che ad essi possono derivare dalle norme emanate in virtu' della legge 21 marzo 1958, n. 447".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 0

Altri parametri e norme interposte