Sentenza 2/1960 (ECLI:IT:COST:1960:2)
Massima numero 941
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  22/01/1960;  Decisione del  22/01/1960
Deposito del 26/01/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  927  928  929  930  931  932  933  934  935  936  937  938  939  940  942  943  944  945  946  947


Titolo
SENT. 2/60 Q. PROVINCIE DI BOLZANO E DI TRENTO - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE - ART. 6, TERZO COMMA, ULTIMA PARTE, D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 28 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
A norma degli artt. 11, e 13, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e dell'art. 6, terzo comma, del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (contenente norme di attuazione dello Statuto), la vigilanza sugli istituti case popolari delle Provincie di Bolzano e di Trento spetta alle due Provincie, ed e' riservata al Ministero dei lavori pubblici solo per quanto riguarda le case costruite a totale carico dello Stato. E' percio' illegittima l'ultima parte dello stesso terzo comma dell'art. 6 del decreto citato, che attribuisce allo Stato la nomina degli organi e dei suddetti istituti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 0

Altri parametri e norme interposte