Sentenza 2/1960 (ECLI:IT:COST:1960:2)
Massima numero 942
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  22/01/1960;  Decisione del  22/01/1960
Deposito del 26/01/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  927  928  929  930  931  932  933  934  935  936  937  938  939  940  941  943  944  945  946  947


Titolo
SENT. 2/60 R. PROVINCIE DI BOLZANO E DI TRENTO - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE - ART. 8, SECONDO COMMA, D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 28 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La materia delle agevolazioni ed esenzioni tributarie, disposte da leggi statali, esula dalla competenza delle Provincie autonome di Bolzano e di Trento. E' percio' infondata, in riferimento agli artt. 11, n. 11, e 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, secondo comma, D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (contenente norme di attuazione dello Statuto) il quale dispone che sulle opposizioni del Procuratore delle imposte ai progetti di case popolari ed economiche approvati dai Presidenti delle Giunte delle suddette Provincie, proposte per il motivo che non sussistono i requisiti delle case popolari ed economiche, e' competente a decidere il Ministro delle Finanze.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 11  n.11

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 13  

legge  11/07/1942  n. 843  art. 4  

decreto del Presidente della Repubblica  28/04/1938  n. 1165  art. 50