Sentenza 2/1960 (ECLI:IT:COST:1960:2)
Massima numero 943
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  22/01/1960;  Decisione del  22/01/1960
Deposito del 26/01/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  927  928  929  930  931  932  933  934  935  936  937  938  939  940  941  942  944  945  946  947


Titolo
SENT. 2/60 S. PROVINCIE DI BOLZANO E DI TRENTO - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE - ART. 11, PRIMO COMMA, D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 28 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le somme dovute, a titolo di corrispettivo annuo, dagli assegnatari degli alloggi di cui all'art. 7 della legge 9 agosto 1954, n. 640 ("Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane"), sono di pertinenza dello Stato. E' infondata percio', in riferimento agli artt. 11, n.11, e 13 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, primo comma, D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (contenente norme di attuazione dello Statuto), il quale dispone che il suddetto corrispettivo, per quanto concerne gli alloggi costruiti nelle Provincie di Bolzano e di Trento, viene determinato da ciascuna Giunta Provinciale, d'intesa con il Ministero del Tesoro.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 0

Altri parametri e norme interposte