Sentenza 2/1960 (ECLI:IT:COST:1960:2)
Massima numero 944
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
22/01/1960; Decisione del
22/01/1960
Deposito del 26/01/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 2/60 T. PROVINCIE DI BOLZANO E DI TRENTO - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE - ART. 13, D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 28 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 2/60 T. PROVINCIE DI BOLZANO E DI TRENTO - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE - ART. 13, D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 28 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le attribuzioni del Comitato di coordinamento per l'edilizia popolare (C.E.P.) istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 1954, sono dirette al coordinamento dei piani costruttivi previsti dalle leggi 26 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, nonche' dei piani predisposti dal Ministero dei lavori pubblici nel campo dell'edilizia popolare, per la costruzione di abitazioni a totale carico o col concorso dello Stato. Trattandosi di attivita' che lo Stato, attraverso un organo da lui creato, svolge per fini di interesse generale, la disposizione contenuta nell'art. 13 del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), con la quale si riserva agli organi dello Stato "l'attuazione dei complessi residenziali gia' deliberati" non lede la competenza delle Provincie di Bolzano e di Trento in materia di "case popolari".
Le attribuzioni del Comitato di coordinamento per l'edilizia popolare (C.E.P.) istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 1954, sono dirette al coordinamento dei piani costruttivi previsti dalle leggi 26 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, nonche' dei piani predisposti dal Ministero dei lavori pubblici nel campo dell'edilizia popolare, per la costruzione di abitazioni a totale carico o col concorso dello Stato. Trattandosi di attivita' che lo Stato, attraverso un organo da lui creato, svolge per fini di interesse generale, la disposizione contenuta nell'art. 13 del D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28 (contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), con la quale si riserva agli organi dello Stato "l'attuazione dei complessi residenziali gia' deliberati" non lede la competenza delle Provincie di Bolzano e di Trento in materia di "case popolari".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 0
Altri parametri e norme interposte