Sentenza 2/1960 (ECLI:IT:COST:1960:2)
Massima numero 945
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  22/01/1960;  Decisione del  22/01/1960
Deposito del 26/01/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  927  928  929  930  931  932  933  934  935  936  937  938  939  940  941  942  943  944  946  947


Titolo
SENT. 2/60 U. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - D.P.R. 26 GENNAIO 1959, N. 28 CONTENENTE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO STATUTARIO DI PARITA' DEI GRUPPI LINGUISTICI DELLA REGIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Nel D.P.R. 26 gennaio 1959, n. 28, contenente norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige in materia di case popolari, non vi e' alcuna norma che violi il principio di parita' dei cittadini della Regione, qualunque sia il gruppo linguistico a cui appartengono, sancito nello art. 2 dello stesso Statuto: vi sono, al contrario, norme specifiche (artt. 2, quarto comma, e 7) intese a salvaguardare la consistenza dei gruppi linguistici. E' infondata percio' la questione di legittimita' costituzionale del citato decreto, sollevata in riferimento allo art. 2 dello Statuto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 0

Altri parametri e norme interposte