Sentenza 2/1960 (ECLI:IT:COST:1960:2)
Massima numero 946
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  22/01/1960;  Decisione del  22/01/1960
Deposito del 26/01/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  927  928  929  930  931  932  933  934  935  936  937  938  939  940  941  942  943  944  945  947


Titolo
SENT. 2/60 V. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIE DI BOLZANO E DI TRENTO - LEGGI PROVINCIALI - IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO ALLA SOLA REGIONE - REGOLARITA'.

Testo
Il ricorso proposto dallo Stato contro una legge di una delle Provincie del Trentino-Alto Adige dev'essere notificato soltanto alla Regione, dato che alla Regione e' affidata la tutela degli interessi delle due Provincie verso lo Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 0

Altri parametri e norme interposte