Sentenza 2/1960 (ECLI:IT:COST:1960:2)
Massima numero 946
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
22/01/1960; Decisione del
22/01/1960
Deposito del 26/01/1960; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 2/60 V. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIE DI BOLZANO E DI TRENTO - LEGGI PROVINCIALI - IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO ALLA SOLA REGIONE - REGOLARITA'.
SENT. 2/60 V. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROVINCIE DI BOLZANO E DI TRENTO - LEGGI PROVINCIALI - IMPUGNAZIONE DA PARTE DELLO STATO - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO ALLA SOLA REGIONE - REGOLARITA'.
Testo
Il ricorso proposto dallo Stato contro una legge di una delle Provincie del Trentino-Alto Adige dev'essere notificato soltanto alla Regione, dato che alla Regione e' affidata la tutela degli interessi delle due Provincie verso lo Stato.
Il ricorso proposto dallo Stato contro una legge di una delle Provincie del Trentino-Alto Adige dev'essere notificato soltanto alla Regione, dato che alla Regione e' affidata la tutela degli interessi delle due Provincie verso lo Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 0
Altri parametri e norme interposte