Sentenza 2/1960 (ECLI:IT:COST:1960:2)
Massima numero 947
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AZZARITI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  22/01/1960;  Decisione del  22/01/1960
Deposito del 26/01/1960; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  927  928  929  930  931  932  933  934  935  936  937  938  939  940  941  942  943  944  945  946


Titolo
SENT. 2/60 Z. PROVINCIE DI BOLZANO E DI TRENTO - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - LEGGE PROVINCIALE DI BOLZANO APPROVATA IL 14 FEBBRAIO 1959 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La potesta' normativa assegnata alle Provincie del Trentino-Alto Adige (come la potesta' normativa assegnata alle Regioni) non puo' essere esercitata se non sulle materie espressamente indicate nelle norme statutarie. Fuori dell'ambito di tali materie, le Provincie non possono emanare provvedimenti legislativi anche se tali provvedimenti siano preordinati al conseguimento di finalita' inerenti alle materie anzidette. Sono pertanto viziate di illegittimita' costituzionale, perche' esulano dalla competenza attribuita alla Provincia in materia di case popolari (art. 11, n. 11 Statuto per il Trentino-Alto Adige) gli artt. 5, 7, 8, 12 e 20 della legge provinciale di Bolzano approvata il 14 febbraio 1959 ("Norme per l'assunzione di competenza in materia di case popolari"), che contengono disposizioni relative al finanziamento delle costruzioni da parte di Istituti ed Enti di carattere nazionale, al sistema tributario dello Stato e alla disciplina delle cooperative e degli enti di assistenza e beneficenza. Sono altresi' viziate di illegittimita' costituzionale le disposizioni degli artt. 3, 8, 11 e 21 della stessa legge, con le quali la Provincia ha disposto il trasferimento che invece doveva essere disposto con norme di attuazione dello Statuto regionale. L'illegittimita' delle norme indicate, che hanno carattere fondamentale, si riflette sull'intera legge provinciale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 0

Altri parametri e norme interposte