Sentenza 290/2019 (ECLI:IT:COST:2019:290)
Massima numero 40978
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAROSI - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
20/11/2019; Decisione del
20/11/2019
Deposito del 27/12/2019; Pubblicazione in G. U. 02/01/2020
Titolo
Ricorso in via principale - Asserita sovrapposizione della norma impugnata ad altra non impugnata - Mancata coincidenza tra norme - Sussistenza dell'interesse a ricorrere - Rigetto di eccezione preliminare - Ammissibilità della questione.
Ricorso in via principale - Asserita sovrapposizione della norma impugnata ad altra non impugnata - Mancata coincidenza tra norme - Sussistenza dell'interesse a ricorrere - Rigetto di eccezione preliminare - Ammissibilità della questione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, lett. i), n. 7.2), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per carenza di interesse, in quanto la norma impugnata dal Governo non costituirebbe una novità, riproducendo i medesimi contenuti sostanziali delle disposizioni recate dagli artt. 8, comma 4, lett. d), 26, comma 1-bis, lett. b), e 31 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997. Le ipotesi indicate nei citati articoli non coincidono affatto con quelle ricomprese nell'ampia e indeterminata formula introdotta dalla disposizione impugnata.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
22/10/2018
n. 7
art. 5
co. 1
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte