Ordinanza 3/1960 (ECLI:IT:COST:1960:3)
Massima numero 948
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AZZARITI - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del
05/02/1960; Decisione del
05/02/1960
Deposito del 18/02/1960; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 3/60. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - OMESSO ESAME DELLA RILEVANZA - FATTISPECIE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 3/60. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - OMESSO ESAME DELLA RILEVANZA - FATTISPECIE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Per giudicare della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, ai fini della risoluzione del giudizio principale, e' indispensabile accertare se la norma impugnata sia applicabile al rapporto controverso. Se tale indagine e' stata omessa, gli atti vanno restituiti al giudice a quo. (Nella specie, gli eredi di Aldo Bullotta, geometra alle dipendenze del Governo della Somalia, deceduto in Mogadiscio nel 1948, avevano citato in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri per sentir dichiarare la pubblica Amministrazione responsabile, per colpa, della morte del Bullotta. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato improponibile la domanda, ritenendo applicabile al rapporto controverso il R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 313, benche' tale decreto fosse stato poi abrogato con legge 6 marzo 1950, n. 104. Nel secondo grado del giudizio era stata dedotta l'incostituzionalita' del suddetto decreto, e i giudici di appello avevano investito la Corte costituzionale della questione. La Corte ha rilevato che il Bullotta era stato assunto ai sensi del contratto tipo approvato con D.M. 30 aprile 1929, e che percio', per giudicare della rilevanza della questione di incostituzionalita', occorreva prima stabilire se R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 313, andasse applicato anche al personale assunto in base al contratto tipo indicato).
Per giudicare della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, ai fini della risoluzione del giudizio principale, e' indispensabile accertare se la norma impugnata sia applicabile al rapporto controverso. Se tale indagine e' stata omessa, gli atti vanno restituiti al giudice a quo. (Nella specie, gli eredi di Aldo Bullotta, geometra alle dipendenze del Governo della Somalia, deceduto in Mogadiscio nel 1948, avevano citato in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri per sentir dichiarare la pubblica Amministrazione responsabile, per colpa, della morte del Bullotta. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato improponibile la domanda, ritenendo applicabile al rapporto controverso il R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 313, benche' tale decreto fosse stato poi abrogato con legge 6 marzo 1950, n. 104. Nel secondo grado del giudizio era stata dedotta l'incostituzionalita' del suddetto decreto, e i giudici di appello avevano investito la Corte costituzionale della questione. La Corte ha rilevato che il Bullotta era stato assunto ai sensi del contratto tipo approvato con D.M. 30 aprile 1929, e che percio', per giudicare della rilevanza della questione di incostituzionalita', occorreva prima stabilire se R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 313, andasse applicato anche al personale assunto in base al contratto tipo indicato).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 28
Altri parametri e norme interposte